Con l'entrata in vigore della Corporate Tax al 9%, gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto per la prima volta un vero regime di transfer pricing (prezzi di trasferimento) allineato agli standard OCSE. Non si tratta di un tema riservato alle multinazionali: riguarda chiunque effettui operazioni con parti correlate o persone collegate, comprese molte PMI italiane con una struttura Italia-Dubai.
Il principio cardine è quello di libera concorrenza (arm's length): le transazioni infragruppo devono avvenire alle stesse condizioni che sarebbero state applicate tra soggetti indipendenti. Anche il compenso che il socio si attribuisce dalla propria società emiratina deve rispettare il valore di mercato.
In questa guida esaminiamo il quadro normativo (Federal Decree-Law n. 47 del 2022, artt. 34-36, e Ministerial Decision n. 97 del 2023), le soglie di documentazione Master File e Local File e gli adempimenti pratici per gli imprenditori italiani a Dubai.
L'introduzione della Corporate Tax negli Emirati Arabi Uniti, in vigore per i periodi d'imposta che iniziano dal 1° giugno 2023, ha portato con sé un insieme di regole fino ad allora assenti nel Paese: quelle sul transfer pricing negli Emirati. Per gli imprenditori e i professionisti italiani che operano con una società a Dubai, spesso in parallelo a una struttura in Italia, si tratta di un capitolo di compliance da non sottovalutare, perché incide su come vengono valorizzati compensi, finanziamenti, royalties e forniture di beni e servizi tra soggetti collegati.
Transfer pricing negli Emirati: cos'è e perché riguarda anche le PMI
Il transfer pricing è l'insieme delle regole che disciplinano il prezzo delle transazioni tra imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo o comunque collegati. L'obiettivo è evitare che, spostando artificialmente margini da una società all'altra, si eroda la base imponibile. Con l'introduzione della Corporate Tax al 9% (e dell'aliquota dello 0% per i Qualifying Free Zone Person), gli Emirati hanno recepito questi principi nel Federal Decree-Law n. 47 del 2022.
È un errore diffuso ritenere che il transfer pricing riguardi solo i grandi gruppi: il principio di libera concorrenza si applica a tutte le operazioni con parti correlate e persone collegate, a prescindere dalle dimensioni. Ciò che varia in base al fatturato è soltanto l'obbligo di predisporre la documentazione formale.
Il principio di libera concorrenza (arm's length) nella Corporate Tax
Il cuore della disciplina è l'articolo 34 della legge, che sancisce il principio di libera concorrenza (arm's length principle): le transazioni tra parti correlate devono riflettere il valore che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili. Se così non è, la Federal Tax Authority può rettificare il reddito imponibile.
Per determinare il valore di libera concorrenza, la norma, in linea con le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ammette cinque metodi: il metodo del confronto di prezzo (Comparable Uncontrolled Price), il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price), il metodo del costo maggiorato (Cost Plus), il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method) e il metodo di ripartizione degli utili (Profit Split). È possibile adottare un metodo alternativo qualora nessuno dei cinque risulti applicabile in modo attendibile.
Parti correlate e persone collegate: chi rientra nelle regole di transfer pricing
La legge distingue due categorie. Le parti correlate (Related Parties, articolo 35) comprendono i soggetti legati da vincoli di parentela fino al quarto grado, le persone fisiche e le entità in cui un soggetto detiene una partecipazione superiore al 50% o esercita comunque il controllo, e le entità sotto controllo comune. Le persone collegate (Connected Persons, articolo 36) sono invece i soci, gli amministratori e i dirigenti della società, nonché le loro parti correlate.
Quest'ultimo punto è cruciale per le piccole realtà: i pagamenti a una persona collegata, ad esempio il compenso o lo stipendio che il socio-amministratore si riconosce dalla propria società emiratina, sono deducibili solo se corrispondono al valore di mercato e alla prestazione effettivamente resa. Un compenso sproporzionato può essere ripreso a tassazione. Il tema si intreccia con la gestione della doppia residenza Italia e Dubai e con la corretta impostazione contabile della società.
Documentazione transfer pricing negli Emirati: Master File, Local File e soglie
Gli obblighi documentali sono definiti dalla Ministerial Decision n. 97 del 2023. Un soggetto passivo deve predisporre Master File e Local File se ricorre almeno una di queste condizioni: appartiene a un gruppo multinazionale (MNE Group) con ricavi consolidati pari o superiori a AED 3,15 miliardi nel periodo d'imposta, oppure realizza in proprio ricavi pari o superiori a AED 200 milioni nel periodo d'imposta.
La documentazione va conservata e resa disponibile su richiesta della Federal Tax Authority entro 30 giorni. Il Local File, in particolare, non deve includere le transazioni con alcune categorie di soggetti residenti (come illustrato dalle analisi di PwC Middle East). Attenzione: anche chi resta sotto le soglie e non è tenuto al Master/Local File deve comunque poter dimostrare, su richiesta, che le proprie operazioni infragruppo rispettano il principio di libera concorrenza.
Il transfer pricing form e gli adempimenti in dichiarazione
Oltre alla documentazione, la Corporate Tax prevede un Transfer Pricing Disclosure Form da presentare insieme alla dichiarazione dei redditi (dovuta entro nove mesi dalla chiusura del periodo d'imposta), nel quale riepilogare le operazioni con parti correlate e persone collegate al superamento di determinate soglie di valore. Poiché tali soglie e le modalità di compilazione sono state oggetto di aggiornamenti, è opportuno verificarne la versione applicabile al proprio periodo d'imposta con un consulente, facendo riferimento alla Federal Tax Authority e alla sua guida ufficiale sul transfer pricing.
Cosa devono fare gli imprenditori italiani con struttura Italia-Dubai
Chi detiene una società a Dubai e una in Italia è tipicamente esposto al transfer pricing su più fronti: fatturazioni infragruppo di beni o servizi, prestazioni di consulenza, licenze di marchi e brevetti, finanziamenti tra le due società. In tutti questi casi occorre definire i prezzi secondo il valore di mercato, documentare le scelte e mantenere coerenza tra le due giurisdizioni, poiché anche l'Agenzia delle Entrate italiana applica proprie regole sui prezzi di trasferimento. Una contabilità ordinata è il presupposto di tutto: ne abbiamo parlato nella guida su commercialista a Dubai e obblighi contabili.
Il primo passo pratico è mappare tutte le operazioni con parti correlate e persone collegate; il secondo è scegliere e documentare il metodo di determinazione dei prezzi; il terzo è verificare la soglia di documentazione e predisporre, dove necessario, Master File, Local File e disclosure form.
Conclusioni: pianificare per evitare rettifiche
Il transfer pricing negli Emirati non annulla i vantaggi fiscali del Paese, ma introduce un livello di sostanza e coerenza che va gestito con metodo. Impostare correttamente i prezzi infragruppo fin dall'inizio evita rettifiche, sanzioni e contestazioni sia lato emiratino sia lato italiano, e rende la struttura solida di fronte a eventuali verifiche.
Lo studio dell'Avv. Pellegrino Bozzella affianca imprenditori e professionisti italiani nell'analisi delle operazioni infragruppo, nella scelta dei metodi di transfer pricing, nella predisposizione della documentazione e nel coordinamento tra la fiscalità emiratina e quella italiana. Scopri il nostro servizio di pianificazione fiscale e tasse e contattaci per una consulenza personalizzata sulla tua struttura Italia-Dubai.




