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Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti contro le Doppie Imposizioni: Guida 2026 per Residenza, Dividendi e Redditi

Avv Pellegrino Bozzella
Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni: tie-breaker, dividendi, interessi e residenza fiscale. Guida 2026 per imprenditori.
Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni - skyline di Dubai al tramonto

Chi si trasferisce a Dubai o costituisce una società negli Emirati Arabi Uniti mantenendo interessi economici in Italia si trova prima o poi a fare i conti con un documento fondamentale: la Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni. Firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 e ratificata dall'Italia con la Legge 28 agosto 1997, n. 309, è in vigore dal 5 novembre 1997 e rappresenta ancora oggi la cornice giuridica che regola i rapporti fiscali tra i due Paesi.

La Convenzione stabilisce a quale Stato spetta il potere impositivo sulle diverse categorie di reddito, fissa le regole tie-breaker per risolvere i casi di doppia residenza fiscale e prevede aliquote convenzionali su dividendi, interessi e royalties spesso più favorevoli di quelle domestiche.

In questa guida 2026 analizziamo gli articoli chiave del trattato, il coordinamento con il nuovo art. 2 TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023 e con la presunzione di residenza per i Paesi black list, e le implicazioni pratiche per imprenditori, professionisti e investitori italiani negli Emirati.

La mobilità internazionale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti è cresciuta in modo costante negli ultimi anni, sostenuta da un regime fiscale emiratino tra i più competitivi al mondo: nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche e una Corporate Tax federale al 9% introdotta con il Federal Decree-Law n. 47/2022. Ma proprio quando i redditi toccano entrambi i Paesi diventa decisivo conoscere la Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni: è il trattato che stabilisce chi può tassare cosa, e che può fare la differenza tra una pianificazione fiscale solida e una doppia imposizione evitabile. Il testo ufficiale è consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata alle convenzioni bilaterali.

Cos'è la Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti e quando si applica

La Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è stata firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata con la Legge 28 agosto 1997, n. 309, ed è entrata in vigore il 5 novembre 1997. Si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti e copre, per l'Italia, IRPEF e IRES (oltre alle imposte sostitutive sui medesimi redditi).

Un punto spesso frainteso: la Convenzione non azzera le tasse, ma ripartisce la potestà impositiva tra i due Stati e impone allo Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione, in Italia tramite il credito d'imposta previsto dall'art. 23 del trattato e dall'art. 165 TUIR. Per invocare i benefici convenzionali negli Emirati è in genere necessario dimostrare la propria residenza fiscale locale attraverso il Tax Residency Certificate rilasciato dalla Federal Tax Authority: ne abbiamo parlato nella nostra guida al Certificato di Residenza Fiscale a Dubai.

Residenza fiscale e regole tie-breaker: l'art. 4 della Convenzione

Il cuore del trattato è l'art. 4, che risolve i casi di doppia residenza fiscale delle persone fisiche attraverso i criteri cosiddetti tie-breaker, da applicare in ordine gerarchico: prima l'abitazione permanente, poi il centro degli interessi vitali (le relazioni personali ed economiche più strette), quindi il soggiorno abituale, la nazionalità e, in ultima istanza, l'accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

Queste regole vanno coordinate con la disciplina interna italiana, profondamente riformata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209: dal 1° gennaio 2024 il nuovo art. 2 TUIR considera residente chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, o 184 negli anni bisestili), ha in Italia la residenza civilistica, il domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari prevalenti, oppure la presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno. L'iscrizione anagrafica è divenuta presunzione relativa, superabile con prova contraria. I chiarimenti operativi sono contenuti nella Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione inoltre alla presunzione dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR: gli Emirati Arabi Uniti figurano tuttora nella black list del D.M. 4 maggio 1999, quindi il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe e trasferito negli Emirati si presume comunque residente in Italia, salvo prova contraria a suo carico. È un tema che approfondiamo nell'articolo sulla doppia residenza Italia e Dubai.

Dividendi, interessi e royalties: le aliquote convenzionali

Per i flussi di reddito transfrontalieri la Convenzione prevede aliquote massime di ritenuta nello Stato della fonte. Sui dividendi (art. 10) la ritenuta non può superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 25% del capitale della società erogante, e il 15% negli altri casi. Gli interessi (art. 11) sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo, mentre le royalties (art. 12) scontano una ritenuta massima del 10% nello Stato della fonte. Un quadro di sintesi aggiornato della fiscalità emiratina è disponibile anche nelle Worldwide Tax Summaries di PwC.

Poiché gli Emirati non applicano ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e non tassano il reddito delle persone fisiche, nella pratica le aliquote convenzionali rilevano soprattutto per i flussi dall'Italia verso gli Emirati: si pensi ai dividendi distribuiti da una società italiana a un socio divenuto residente a Dubai, dove l'aliquota convenzionale del 15% può risultare più favorevole della ritenuta domestica del 26%.

Lavoro dipendente, utili d'impresa e stabile organizzazione

Per i redditi di lavoro dipendente l'art. 15 conferma la regola generale della tassazione nello Stato in cui l'attività è svolta, con l'eccezione dei soggiorni non superiori a 183 giorni quando il datore di lavoro non è residente nello Stato di svolgimento e il costo non grava su una stabile organizzazione ivi situata. Gli utili d'impresa, invece, sono tassabili solo nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non operi nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione.

È qui che la Convenzione incrocia i temi più delicati per chi costituisce una società negli Emirati continuando a operare dall'Italia: se la direzione effettiva o una stabile organizzazione restano in Italia, il Fisco italiano può attrarre a tassazione i redditi della società emiratina. Ne abbiamo parlato in dettaglio nell'articolo sull'esterovestizione delle società a Dubai.

Come usare correttamente la Convenzione nel 2026

Nel contesto attuale, con la Corporate Tax UAE al 9% e gli obblighi dichiarativi italiani sempre più stringenti, la Convenzione va utilizzata come parte di una strategia complessiva: trasferimento effettivo e documentabile della residenza, iscrizione AIRE, Tax Residency Certificate, sostanza economica della società negli Emirati e corretta gestione dei redditi che restano imponibili in Italia (ad esempio gli immobili situati nel nostro Paese). Chi pianifica il trasferimento può partire dalla nostra guida completa per trasferirsi a Dubai.

Un utilizzo scorretto del trattato, al contrario, espone ad accertamenti, sanzioni e contenziosi: la presunzione black list inverte l'onere della prova e rende indispensabile costruire per tempo un dossier probatorio solido sulla effettività del trasferimento.

Conclusioni: pianificare con il supporto di professionisti

La Convenzione Italia Emirati Arabi Uniti è uno strumento potente ma tecnico: applicarla correttamente richiede di coordinare il diritto convenzionale, il nuovo art. 2 TUIR, la disciplina della stabile organizzazione e gli adempimenti dichiarativi italiani. Ogni situazione, dal socio di società italiana trasferito a Dubai al gruppo che distribuisce dividendi cross-border, merita un'analisi dedicata.

Lo Studio Indubai dell'Avv. Pellegrino Bozzella assiste imprenditori, professionisti e investitori italiani nella pianificazione fiscale internazionale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Contattaci per una consulenza sulla pianificazione fiscale e verifica come applicare correttamente la Convenzione al tuo caso concreto.

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