Costituire una società a Dubai è oggi una scelta sempre più diffusa tra imprenditori e investitori italiani: corporate tax al 9% (con aliquota 0% per le Qualifying Free Zone Person), nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche e nessuna ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti. Ma cosa accade quando quegli utili arrivano nelle mani di un socio che è rimasto fiscalmente residente in Italia?
È qui che molti commettono l'errore più costoso: dare per scontato che i dividendi da una società a Dubai siano tassati in Italia con la consueta imposta sostitutiva del 26%. In realtà, poiché il livello di tassazione nominale degli Emirati Arabi Uniti risulta inferiore alla metà di quello italiano, i dividendi rischiano di concorrere integralmente al reddito imponibile IRPEF, con un prelievo che può superare il 43%.
In questa guida 2026 il Consulente legale e fiscale Pellegrino Bozzella analizza le regole dell'art. 47-bis TUIR, le esimenti che consentono di evitare la tassazione integrale, il ruolo della convenzione Italia-Emirati e le strategie di pianificazione per distribuire gli utili in modo efficiente e conforme.
Dividendi da una società a Dubai: il quadro fiscale negli Emirati
Partiamo dal lato emiratino, che è il più semplice. Con l'introduzione della corporate tax tramite il Federal Decree-Law n. 47 del 2022, le società negli Emirati Arabi Uniti pagano un'imposta del 9% sugli utili eccedenti la soglia di 375.000 AED, mentre le società in free zone che si qualificano come Qualifying Free Zone Person possono continuare a beneficiare dell'aliquota 0% sui redditi qualificati. Le informazioni ufficiali sul regime sono pubblicate dalla Federal Tax Authority.
Sulla distribuzione degli utili, gli Emirati non applicano alcuna imposta aggiuntiva: non esiste un'imposta sul reddito delle persone fisiche e la ritenuta alla fonte (withholding tax) sui dividendi in uscita è attualmente fissata allo 0%, come confermato dalle Worldwide Tax Summaries di PwC. In altre parole, un dividendo distribuito da una società di Dubai arriva al socio senza alcun prelievo locale. Il tema fiscale, quindi, si sposta interamente sul Paese di residenza del socio.
La tassazione dei dividendi da una società a Dubai per il socio residente in Italia
Per una persona fisica residente in Italia, la regola generale prevede che i dividendi di fonte estera scontino l'imposta sostitutiva del 26% (art. 27 del D.P.R. 600/1973). Questo regime, però, non si applica quando gli utili provengono da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: in tal caso i dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile e vengono tassati con le aliquote progressive IRPEF, che arrivano al 43% oltre i 50.000 euro (a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali).
Quando uno Stato si considera a fiscalità privilegiata? Lo stabilisce l'art. 47-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), che distingue due ipotesi: per le partecipazioni di controllo si guarda alla tassazione effettiva estera, confrontata con quella virtuale italiana secondo i criteri dell'art. 167 TUIR (la stessa logica della normativa CFC); per le partecipazioni non di controllo si guarda invece al livello di tassazione nominale, che è privilegiato se inferiore al 50% di quello italiano. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 131 del 13 maggio 2025, ha chiarito che nel confronto rileva la sola aliquota IRES del 24% (senza IRAP e senza considerare le ritenute in uscita): la soglia di riferimento è quindi il 12%.
Ed è qui che scatta l'allarme per chi ha una società negli Emirati: l'aliquota nominale del 9% — e a maggior ragione lo 0% delle free zone — è inferiore al 12%. Ne consegue che, in base al criterio nominale, i dividendi distribuiti da una società emiratina a un socio persona fisica residente in Italia rischiano la tassazione integrale IRPEF, salvo che ricorra una delle esimenti previste dalla legge. Va detto che sul punto esistono anche letture interpretative più articolate (ad esempio per le società soggette al 9% sull'intera base imponibile o per chi supera il test di tassazione effettiva), ma si tratta di valutazioni da condurre caso per caso, con prudenza e documentazione adeguata: non è un ambito in cui improvvisare.
Le esimenti dell'art. 47-bis TUIR: quando si evita la tassazione integrale
Il legislatore consente al contribuente di dimostrare due circostanze alternative. La prima esimente (lett. a) richiede che la società estera svolga un'attività economica effettiva nel proprio mercato, con impiego reale di personale, attrezzature, attivi e locali: in questo caso la legge riconosce forme di attenuazione del prelievo, tra cui, per i soci in regime d'impresa, il credito d'imposta indiretto per le imposte pagate dalla società estera. La seconda esimente (lett. b) richiede di dimostrare che dalla partecipazione non consegue, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata: se provata, i dividendi tornano al regime ordinario dell'imposta sostitutiva del 26%.
La dimostrazione può avvenire anche preventivamente, tramite interpello all'Agenzia delle Entrate. Per una società di Dubai con sostanza reale — ufficio, dipendenti, direzione effettiva in loco — costruire il fascicolo probatorio delle esimenti è un passaggio fondamentale della pianificazione, che si affianca alle cautele già viste in tema di esterovestizione.
Convenzione Italia-Emirati e credito d'imposta
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, ratificata con la Legge n. 309/1997, disciplina all'art. 10 la potestà impositiva sui dividendi: lo Stato della fonte può applicare una ritenuta limitata, ma poiché gli Emirati oggi non prelevano alcuna ritenuta sui dividendi in uscita, in pratica non si genera doppia imposizione giuridica da neutralizzare. Il credito d'imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR) resta comunque rilevante nei casi in cui la società abbia scontato la corporate tax del 9% e il socio acceda ai regimi che riconoscono il credito indiretto.
E se il socio è fiscalmente residente a Dubai?
Il quadro cambia radicalmente quando il socio trasferisce in modo genuino la propria residenza fiscale negli Emirati: i dividendi distribuiti dalla società emiratina restano fuori dal perimetro impositivo italiano, perché percepiti da un non residente su redditi di fonte estera. Attenzione però: il trasferimento deve essere effettivo e difendibile, tenendo conto dell'iscrizione AIRE, della presunzione relativa dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR per i Paesi black list e dei criteri di collegamento con l'Italia, come spiegato nella nostra guida su residenza fiscale a Dubai, AIRE e presunzione dell'art. 2 TUIR. Un trasferimento solo formale espone il socio alla contestazione della residenza e, con essa, alla tassazione integrale dei dividendi percepiti.
Conclusioni: pianificare la distribuzione degli utili prima di deliberarla
La distribuzione di dividendi da una società a Dubai a un socio residente in Italia è uno dei passaggi fiscalmente più delicati dell'intera struttura: la differenza tra imposta sostitutiva del 26% e tassazione integrale IRPEF può valere, su utili importanti, decine di migliaia di euro. Prima di deliberare una distribuzione conviene verificare la qualificazione dello Stato estero, la sussistenza delle esimenti, l'eventuale convenienza di strutture alternative come una holding a Dubai e, se del caso, il corretto trasferimento della residenza del socio.
Il Consulente legale e fiscale Pellegrino Bozzella assiste imprenditori e investitori italiani nella strutturazione societaria negli Emirati e nella gestione fiscale dei flussi di utili tra Dubai e l'Italia. Per una valutazione personalizzata della tua situazione, visita la pagina dedicata alla pianificazione fiscale e tasse e contatta lo studio: pianificare prima della distribuzione è sempre meno costoso che difendersi dopo.




