Aprire una società a Dubai è perfettamente legale e, se fatto correttamente, consente di beneficiare di uno dei regimi fiscali più competitivi al mondo. Esiste però un rischio che molti imprenditori italiani sottovalutano: l'esterovestizione, ossia la contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate considera fiscalmente residente in Italia una società formalmente costituita all'estero.
Con la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal D.Lgs. 209/2023, i criteri di residenza fiscale delle società previsti dall'art. 73 del TUIR sono cambiati in modo significativo a partire dal 2024, e le contestazioni di esterovestizione verso le società costituite negli Emirati Arabi Uniti sono diventate uno dei fronti più caldi dei controlli fiscali.
In questa guida analizziamo quando una società a Dubai rischia di essere considerata residente in Italia, cosa prevede la presunzione legale di esterovestizione, quali sono le conseguenze di una contestazione e, soprattutto, come strutturare correttamente la propria attività negli Emirati per non correre rischi.
Esterovestizione società Dubai: cos'è e perché il Fisco italiano ti osserva
Si parla di esterovestizione quando una società viene costituita formalmente all'estero, ad esempio una FZ-LLC in una free zone di Dubai, ma continua, nella sostanza, a essere diretta e gestita dall'Italia. In questi casi l'Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia e pretendere la tassazione italiana su tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, secondo il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation).
Il tema riguarda da vicino chi opera negli Emirati: la combinazione tra Corporate Tax allo 0% per le Qualifying Free Zone Person e l'aliquota ordinaria del 9% oltre la soglia di 375.000 AED, prevista dalla Federal Decree-Law n. 47 del 2022 (fonte: Ministry of Finance UAE), rende Dubai una giurisdizione estremamente attrattiva. Proprio per questo le società emiratine riconducibili a soci italiani sono osservate con particolare attenzione dal Fisco.
I nuovi criteri di residenza fiscale delle società dopo il D.Lgs. 209/2023
Dal periodo d'imposta 2024 il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha riscritto l'art. 73, comma 3, del TUIR. Una società si considera fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni), ha nel territorio dello Stato anche uno solo di questi tre elementi:
Il primo è la sede legale, cioè l'indirizzo formale risultante dall'atto costitutivo. Il secondo è la sede di direzione effettiva, intesa come il luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Il terzo, vera novità della riforma, è la gestione ordinaria in via principale: il luogo in cui si svolge il day-to-day management, ossia il compimento continuativo degli atti della gestione corrente.
La conseguenza pratica è rilevante: non basta più evitare che i consigli di amministrazione si tengano in Italia. Se l'operatività quotidiana della società, rapporti con clienti e fornitori, gestione bancaria, amministrazione, viene svolta stabilmente dall'Italia, la società emiratina può essere attratta a tassazione italiana anche se le decisioni strategiche vengono formalmente prese a Dubai.
La presunzione di esterovestizione dell'art. 73, comma 5-bis TUIR
Accanto ai criteri generali, l'ordinamento italiano prevede una presunzione legale relativa di residenza. In base all'art. 73, comma 5-bis, del TUIR, una società estera che detiene partecipazioni di controllo in società italiane si presume residente in Italia se, alternativamente, è a sua volta controllata da soggetti residenti in Italia oppure è amministrata da un organo composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
In presenza di questi presupposti scatta l'inversione dell'onere della prova: non è il Fisco a dover dimostrare che la società è esterovestita, ma il contribuente a dover provare che la direzione effettiva e la gestione si trovano realmente all'estero. Per un imprenditore italiano che costituisce una holding a Dubai per controllare la propria SRL italiana, questo scenario è tutt'altro che teorico e va gestito con una pianificazione accurata sin dall'inizio.
Esterovestizione società Dubai: le conseguenze di una contestazione
Se la contestazione si consolida, la società viene trattata come residente in Italia a tutti gli effetti: i redditi vengono assoggettati a IRES al 24% (oltre a eventuale IRAP), con recupero delle imposte per tutte le annualità ancora accertabili. A ciò si aggiungono le sanzioni per omessa dichiarazione, che possono raggiungere importi molto elevati, gli interessi e, nei casi più gravi e al superamento delle soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000, possibili profili di responsabilità penale tributaria per l'amministratore.
Va inoltre ricordato che la posizione della società si intreccia spesso con quella personale del socio: se l'imprenditore non ha trasferito correttamente la propria residenza fiscale, i rischi si moltiplicano. Sul punto rinviamo alla nostra guida sulla doppia residenza tra Italia e Dubai.
La Convenzione Italia-Emirati e il ruolo del certificato di residenza fiscale
Nei casi di doppia residenza societaria soccorre la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 e ratificata con Legge 28 agosto 1997, n. 309 (l'elenco ufficiale dei trattati è consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze). Per le società, la regola convenzionale attribuisce prevalenza al luogo della sede di direzione effettiva: un criterio che riporta comunque al cuore del problema, cioè dove la società viene realmente amministrata.
In quest'ottica è importante che la società emiratina ottenga il Tax Residency Certificate rilasciato dalla Federal Tax Authority, documento che attesta la residenza fiscale negli Emirati ai fini convenzionali: ne abbiamo parlato in dettaglio nella guida al certificato di residenza fiscale a Dubai. Il certificato è un tassello utile, ma da solo non basta: ciò che conta è la sostanza.
Come strutturare correttamente una società a Dubai: la sostanza economica
La difesa più efficace contro una contestazione di esterovestizione non è documentale ma organizzativa: la società deve avere negli Emirati una presenza reale e dimostrabile. In concreto questo significa disporre di un ufficio effettivo e non di una mera casella postale, tenere a Dubai le riunioni dell'organo amministrativo con amministratori realmente presenti sul territorio, radicare negli Emirati la gestione bancaria e amministrativa, dotarsi ove opportuno di personale locale e conservare evidenza documentale di dove vengono assunte le decisioni (verbali, contratti, corrispondenza).
Contano anche le scelte iniziali: il tipo di veicolo societario, la free zone, la governance e il ruolo del socio italiano vanno definiti in funzione del business reale. Una panoramica delle opzioni disponibili è nella nostra guida su quale struttura legale scegliere a Dubai. Per un quadro aggiornato del sistema fiscale emiratino è utile anche la scheda paese delle Worldwide Tax Summaries di PwC.
Conclusioni: pianificare prima, non difendersi dopo
L'esterovestizione non è un rischio astratto: con i nuovi criteri dell'art. 73 TUIR introdotti dal D.Lgs. 209/2023, il Fisco italiano dispone di strumenti più incisivi per contestare le società estere gestite di fatto dall'Italia. La buona notizia è che il rischio si può azzerare in fase di pianificazione, costruendo una struttura con sostanza economica reale negli Emirati e coordinando correttamente la posizione della società con quella personale dell'imprenditore.
Lo studio dell'Avv. Pellegrino Bozzella assiste imprenditori e professionisti italiani nella costituzione di società a Dubai e nella pianificazione fiscale internazionale, con un approccio che mette la conformità alle norme italiane al centro della strategia. Se hai una società negli Emirati o stai valutando di costituirne una, contattaci per una consulenza personalizzata: prevenire una contestazione costa sempre meno che difendersi da un accertamento.




