Sempre più imprenditori e professionisti italiani si trovano a fatturare tra Italia e Dubai: consulenze rese a società degli Emirati, servizi digitali acquistati da fornitori di Dubai, prestazioni infragruppo tra una società italiana e la sua consociata in free zone. In tutti questi casi la domanda è la stessa: la fattura va emessa con o senza IVA? E chi deve versare l'imposta?
La risposta passa dalle regole sulla territorialità dei servizi: in Italia l'art. 7-ter del DPR 633/72 e l'autofattura elettronica TD17, negli Emirati il reverse charge previsto dall'art. 48 del Federal Decree-Law n. 8/2017 e lo zero-rating dei servizi esportati.
In questa guida 2026 vediamo come gestire correttamente entrambi i lati del flusso, quali diciture inserire in fattura, quali adempimenti telematici rispettare e quali errori evitare per non incorrere in sanzioni in Italia o negli Emirati.
I rapporti commerciali tra imprese italiane e società degli Emirati Arabi Uniti sono ormai quotidiani: consulenze, sviluppo software, marketing, servizi professionali e prestazioni infragruppo attraversano costantemente la rotta Milano–Dubai. Eppure la fatturazione di questi servizi resta uno dei terreni dove si commettono più errori, perché coinvolge due ordinamenti IVA molto diversi: quello italiano, armonizzato a livello europeo, e quello emiratino, introdotto solo nel 2018 con un'aliquota del 5%.
Fatturare tra Italia e Dubai in modo corretto significa rispondere a tre domande: dove è territorialmente rilevante il servizio, chi è il debitore dell'imposta e quali adempimenti documentali e telematici vanno rispettati in ciascun Paese. Vediamole una per una.
Fatturare tra Italia e Dubai: il principio di territorialità dei servizi
Nei rapporti tra soggetti passivi (B2B), la regola generale è comune ai due ordinamenti: le prestazioni di servizi "generiche" si considerano effettuate nel Paese del committente. In Italia il principio è fissato dall'art. 7-ter del DPR 633/72; negli Emirati un meccanismo equivalente deriva dal combinato tra il Federal Decree-Law n. 8/2017 (VAT Law) e il reverse charge dell'art. 48, come illustrato dalla Federal Tax Authority.
La conseguenza pratica è che, nella maggior parte dei casi, il prestatore emette fattura senza applicare l'imposta del proprio Paese e il committente assolve l'IVA (o la VAT) nel proprio Stato con il meccanismo dell'inversione contabile. Esistono però deroghe importanti: servizi relativi a immobili (rilevanti dove si trova l'immobile), ristorazione, locazione a breve termine di mezzi di trasporto, accesso a manifestazioni ed eventi. Prima di emettere la fattura va quindi sempre qualificata con precisione la natura della prestazione.
Servizi resi da un'azienda italiana a una società di Dubai: l'art. 7-ter DPR 633/72
Quando una società o un professionista italiano presta un servizio generico a una società stabilita negli Emirati, l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana per carenza del presupposto territoriale. Attenzione però: fuori campo non significa senza obblighi. L'art. 21, comma 6-bis, lett. b) del DPR 633/72 impone comunque l'emissione della fattura con la dicitura "operazione non soggetta".
La fattura va emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio con codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" e codice natura N2.1, secondo le specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2022, infatti, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il vecchio esterometro) avviene esclusivamente tramite SdI, e l'omissione è sanzionata con 2 euro per fattura, fino a un massimo di 400 euro mensili (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/97).
Un ulteriore profilo da presidiare riguarda la sostanza del rapporto: se i servizi resi alla società emiratina nascondono in realtà una struttura operativa in Italia, il Fisco può contestare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia della società di Dubai, con conseguenze ben più gravi della sola IVA.
Servizi ricevuti da fornitori degli Emirati: autofattura elettronica TD17
Nel flusso inverso, quando un'impresa italiana acquista servizi da un fornitore stabilito a Dubai, il debitore dell'imposta è il committente italiano ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72. Trattandosi di fornitore extra-UE, l'adempimento corretto è l'emissione di un'autofattura, da trasmettere allo SdI in formato elettronico con tipo documento TD17 ("integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero").
L'autofattura va emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando imponibile e IVA italiana (di regola al 22%), che confluisce sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti: per i soggetti con piena detraibilità l'effetto finanziario è neutro. L'errore più comune è trattare la fattura del fornitore emiratino come un semplice costo senza reverse charge: la violazione degli obblighi di inversione contabile comporta sanzioni specifiche, anche quando l'imposta sarebbe stata interamente detraibile.
Il reverse charge negli Emirati: l'art. 48 del Federal Decree-Law n. 8/2017
Guardando il lato emiratino, una società di Dubai registrata ai fini VAT che acquista servizi da un fornitore italiano applica il reverse charge previsto dall'art. 48 del Federal Decree-Law n. 8 del 2017: autoliquida la VAT al 5% sui cosiddetti "concerned services" nella propria dichiarazione periodica e, se l'imposta è detraibile, la recupera nella stessa dichiarazione.
Su questo fronte la Federal Tax Authority è intervenuta nel 2025 con la Public Clarification VATP044, che ha chiarito gli obblighi documentali del committente sui servizi importati, poi oggetto di semplificazioni successive: è un ambito in evoluzione, su cui conviene verificare la prassi aggiornata prima di impostare le procedure contabili. Ricordiamo inoltre che la registrazione VAT negli Emirati è obbligatoria al superamento di AED 375.000 di forniture imponibili annue (soglia volontaria AED 187.500), come riepilogato anche dalla PwC Worldwide Tax Summaries: ai fini del calcolo rilevano anche i servizi importati in reverse charge.
Per il quadro generale delle novità VAT emiratine rinviamo alla nostra guida sulle nuove regole IVA negli Emirati dal 2026 e all'approfondimento sulla verifica obbligatoria dei fornitori per la detrazione IVA.
Export di servizi da Dubai verso l'Italia: quando si applica l'aliquota zero
Nel caso speculare, la società di Dubai che presta servizi a un committente italiano può applicare l'aliquota zero (zero-rating) sull'esportazione di servizi, alle condizioni dell'art. 31 delle Executive Regulations (Cabinet Decision n. 52/2017, come modificata dalla Cabinet Decision n. 100/2024): in sintesi, il committente non deve essere residente negli Emirati e non deve trovarsi nel Paese durante l'esecuzione della prestazione, e il servizio non deve riferirsi a beni o immobili situati negli UAE.
Lo zero-rating non è un'esenzione: la società di Dubai conserva il diritto alla detrazione della VAT sugli acquisti, ma deve documentare le condizioni applicate. In caso di dubbio, la regola prudenziale della FTA è applicare il 5% e non l'aliquota zero. Il committente italiano, dal canto suo, riceverà una fattura emiratina senza VAT e dovrà comunque autofatturare in Italia con TD17, come visto sopra.
Errori da evitare quando si fattura tra Italia e Dubai
Nella pratica dello studio, gli errori ricorrenti sono pochi ma costosi. Il primo è omettere la fattura attiva verso il cliente emiratino confidando nel fatto che l'operazione sia "fuori campo IVA": la fattura è comunque obbligatoria e va trasmessa allo SdI. Il secondo è dimenticare l'autofattura TD17 sugli acquisti di servizi da Dubai. Il terzo è qualificare male la prestazione, applicando l'art. 7-ter a servizi che seguono deroghe territoriali, come quelli immobiliari. Il quarto, sul lato emiratino, è applicare lo zero-rating all'export di servizi senza verificarne le condizioni, o ignorare il reverse charge sui servizi importati, alterando così anche il calcolo della soglia di registrazione.
A questi si aggiunge un tema di compliance in rapida evoluzione: con l'introduzione progressiva della fatturazione elettronica obbligatoria negli Emirati tra il 2026 e il 2027, anche i flussi transfrontalieri dovranno essere mappati nei nuovi tracciati digitali, ed è opportuno predisporre fin da ora procedure coerenti su entrambi i lati.
Conclusioni: impostare correttamente la fatturazione Italia–Dubai
Fatturare tra Italia e Dubai non è complicato se il flusso viene impostato correttamente fin dall'inizio: qualificazione della prestazione, individuazione del debitore d'imposta, diciture corrette in fattura, trasmissione telematica nei termini e, sul lato emiratino, gestione di reverse charge e zero-rating secondo le regole della FTA e del Ministry of Finance UAE. L'improvvisazione, al contrario, espone a sanzioni su entrambi i fronti e, nei casi più delicati, a contestazioni sulla sostanza della struttura estera.
Lo studio del Consulente legale e fiscale Pellegrino Bozzella assiste imprenditori e professionisti italiani nella strutturazione dei flussi di fatturazione tra Italia ed Emirati, nella compliance IVA e VAT e nella pianificazione fiscale internazionale. Se operi o intendi operare tra i due Paesi, contatta lo studio per una verifica preventiva della tua situazione: impostare oggi le procedure corrette costa molto meno che sanare domani un accertamento.




