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Exit Tax e Trasferimento della Società a Dubai: Come Funziona l'Art. 166 TUIR (Guida 2026)

Avv Pellegrino Bozzella
Exit tax e trasferimento della società a Dubai: come funziona l'art. 166 TUIR, il calcolo sul valore di mercato, perché non c'è rateizzazione e le alternative.
Exit tax e trasferimento della società a Dubai: skyline di Dubai al tramonto con titolo della guida 2026 sull'art. 166 TUIR

Trasferire una società dall'Italia a Dubai non significa soltanto ottenere una licenza negli Emirati e aprire un conto bancario: il passaggio più delicato avviene prima della partenza, in Italia. Quando un'impresa residente sposta all'estero la propria residenza fiscale, l'ordinamento italiano applica la cosiddetta exit tax, disciplinata dall'art. 166 del TUIR, che tassa le plusvalenze latenti sui beni aziendali come se fossero realizzate al momento dell'uscita.

Per i trasferimenti verso Paesi extra-UE come gli Emirati Arabi Uniti la disciplina è particolarmente rigorosa: l'imposta è dovuta immediatamente, senza la rateizzazione in cinque anni prevista per i trasferimenti verso Stati UE o SEE. Ignorare questo passaggio, o gestirlo in modo approssimativo, può trasformare un'operazione di pianificazione fiscale in un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

In questa guida 2026 analizziamo come funziona l'exit tax nel trasferimento della società a Dubai, come si calcola la plusvalenza sul valore di mercato, quali free zone degli Emirati ammettono la redomiciliation e quali alternative valutare, come la costituzione di una nuova società negli Emirati.

Il trasferimento della residenza fiscale di una società dall'Italia agli Emirati Arabi Uniti è un'operazione legittima, ma ha un costo fiscale d'uscita che va calcolato prima di partire. La exit tax prevista dall'art. 166 del TUIR (D.P.R. 917/1986) è il presidio con cui l'Italia tassa la ricchezza maturata nel Paese prima che l'impresa esca dalla sua giurisdizione. Vediamo come funziona e come incide su un trasferimento verso Dubai.

Che cos'è l'exit tax: l'art. 166 TUIR in sintesi

L'art. 166 TUIR, riscritto dal D.Lgs. 142/2018 in attuazione della direttiva europea ATAD (Direttiva UE 2016/1164), prevede che quando un soggetto che esercita attività d'impresa trasferisce all'estero la propria residenza fiscale, i beni aziendali si considerano realizzati al loro valore di mercato. La differenza tra valore di mercato e costo fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza imponibile, anche se nessun bene è stato effettivamente venduto.

La tassazione in uscita non scatta per i beni che restano connessi a una stabile organizzazione in Italia: se la società trasferita mantiene una branch italiana, le attività che vi confluiscono continuano a essere tassate in Italia secondo le regole ordinarie e non concorrono alla exit tax. La disciplina si applica anche ad altre ipotesi, come il trasferimento all'estero dell'intera stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente o alcune operazioni straordinarie transfrontaliere.

Ricordiamo inoltre che, per effetto del D.Lgs. 209/2023 (riforma della fiscalità internazionale, in Gazzetta Ufficiale), dal 2024 una società si considera residente in Italia se vi ha, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale: il trasferimento a Dubai deve quindi essere effettivo e sostanziale, altrimenti si rischia la contestazione di esterovestizione.

Come si calcola l'exit tax nel trasferimento della società a Dubai

La base imponibile è la plusvalenza complessiva data dalla differenza tra il valore di mercato dei beni e delle attività trasferite e il loro costo fiscale. Il valore di mercato si determina secondo criteri di libera concorrenza, in linea con le regole di transfer pricing OCSE, e tiene conto anche dell'avviamento: per un'azienda avviata e redditizia, la componente di goodwill può rappresentare la parte più rilevante dell'imponibile.

Sulla plusvalenza così determinata si applicano l'IRES al 24% e, per la parte riferibile al valore della produzione, l'eventuale IRAP. Le perdite fiscali pregresse possono essere utilizzate in compensazione. In caso di dubbi sulla valorizzazione, è possibile un confronto preventivo con l'Agenzia delle Entrate, ad esempio tramite gli istituti di interpello: una perizia di stima indipendente è comunque, nella pratica, il punto di partenza di ogni operazione ben costruita.

Exit tax verso gli Emirati: perché si paga subito, senza rateizzazione

L'art. 166 TUIR ammette il versamento dell'exit tax in cinque rate annuali di pari importo solo per i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione Europea o verso Stati SEE con adeguato scambio di informazioni. Gli Emirati Arabi Uniti non rientrano in nessuna delle due categorie: per il trasferimento della società a Dubai l'imposta è quindi dovuta per intero nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.

Questo aspetto cambia radicalmente la convenienza dell'operazione rispetto a un trasferimento intra-UE e impone una verifica preventiva di sostenibilità finanziaria: la società deve avere la liquidità per pagare subito le imposte su plusvalenze non ancora monetizzate. È uno dei motivi per cui, in molti casi, il trasferimento della sede non è la strada più efficiente rispetto ad altre soluzioni.

Redomiciliation a Dubai: dove è giuridicamente possibile trasferire la società

Sul versante emiratino, il trasferimento di sede con continuità giuridica (redomiciliation o continuation) non è ammesso ovunque: è previsto dai regimi di alcune giurisdizioni e free zone, tra cui i centri finanziari ADGM (Abu Dhabi) e DIFC (Dubai), RAK ICC e altre free zone che contemplano espressamente la continuation di società estere, mentre non è generalmente disponibile per le società mainland. Sul versante italiano, l'art. 25 della Legge 218/1995 consente il trasferimento della sede all'estero con continuità solo se anche lo Stato di destinazione lo ammette: la scelta della giurisdizione di arrivo va quindi verificata caso per caso, anche alla luce dei requisiti richiesti per operare in free zone.

Le alternative al trasferimento: nuova società, holding, stabile organizzazione

Proprio per l'impatto dell'exit tax, nella pratica professionale il trasferimento diretto della società italiana è spesso sostituito da soluzioni alternative. La più comune è la costituzione di una nuova società negli Emirati che avvia la propria attività in modo genuino, con sostanza economica locale (ufficio, management, dipendenti), mentre la società italiana prosegue, viene ridimensionata o liquidata. In altri casi si valuta una struttura di gruppo con una holding a Dubai, oppure il mantenimento in Italia di una stabile organizzazione, che evita l'exit tax sui beni che vi restano connessi.

Attenzione però: nessuna di queste soluzioni è una scorciatoia. Se la nuova società emiratina è di fatto gestita dall'Italia, tornano in gioco l'esterovestizione e la normativa CFC dell'art. 167 TUIR; e se l'imprenditore resta fiscalmente residente in Italia, i redditi esteri restano rilevanti secondo le regole su residenza fiscale, AIRE e presunzione dell'art. 2 TUIR. La struttura deve reggere nel suo complesso: forma societaria, sostanza, residenza delle persone fisiche e flussi finanziari.

Il regime fiscale UAE dopo il trasferimento

Superato il costo di uscita, il regime di arrivo resta attrattivo. Dal 2023 gli Emirati applicano la Corporate Tax federale (Federal Decree-Law n. 47/2022) con aliquota del 9% sugli utili eccedenti AED 375.000, come indicato dal Ministry of Finance UAE; le Qualifying Free Zone Person possono beneficiare dell'aliquota 0% sui qualifying income, nel rispetto di condizioni stringenti di sostanza e tipologia di ricavi. Non esiste un'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'IVA è al 5%. Per un quadro d'insieme aggiornato si vedano la Federal Tax Authority e le Worldwide Tax Summaries di PwC. Restano naturalmente da coordinare i rapporti con l'Italia, anche alla luce della Convenzione Italia-Emirati contro le doppie imposizioni.

Conclusioni: pianificare prima di trasferire

L'exit tax non è un divieto, ma un costo che va misurato con precisione prima di decidere se trasferire la società a Dubai, costituire una NewCo negli Emirati o adottare una struttura mista. Ogni scenario ha implicazioni diverse su imposte immediate, rischi di contestazione e operatività del business, e la scelta corretta dipende dai numeri concreti dell'azienda: valore dell'avviamento, utili attesi, liquidità disponibile e residenza fiscale dei soci.

Lo studio dell'Avv. Pellegrino Bozzella assiste imprenditori e società italiane nella valutazione dell'exit tax, nella scelta tra trasferimento e nuova costituzione e nella strutturazione fiscale complessiva del passaggio verso gli Emirati. Contattaci attraverso la pagina dedicata alla pianificazione fiscale e tasse per un'analisi personalizzata della tua situazione.

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